Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In Comune di Laveno Mombello …
Versamento della tassa

Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, invia annualmente agli utenti, tramite posta ordinaria o consegna porta a porta, il prospetto riassuntivo della tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento (modello F24).
Gli avvisi di pagamento TARI 2022 verranno recapitati indicativamente nel mese di luglio/agosto.
Per chi ha dato il consenso all’ invio in formato elettronico gli avvisi verranno inviati direttamente via PEC/e-mail.

Richiedi copia del prospetto

In caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo tari è possibile chiederne copia all’Ufficio tassa rifiuti, per poter eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.

Richiesta d'invio dei prospetti TARI e dei modelli di pagamento a mezzo mail

Invitiamo coloro che desiderano ricevere gli avvisi di pagamento tari attraverso il servizio di posta elettronica a comunicare il proprio indirizzo e-mail (marisa.rodari@comune.laveno.va.it) o pec (protocollo.lavenomombello@cert.saga.it) all’ufficio tributi avendo cura d'indicare:

  • nell’oggetto della richiesta: “recapito elettronico tassa sui rifiuti” 
  • nel testo del messaggio: il codice fiscale dell’intestatario del tributo e l’indirizzo di posta elettronica o PEC da utilizzare per il recapito.

La modalità d'invio elettronica può essere revocata in qualunque momento con le medesime modalità.

Tariffe

Le tariffe sono stabilite annualmente con Delibera del Consiglio Comunale. Per l’anno 2022 le tariffe sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale 31/05/2022, n. 24.

Quando effettuare il versamento

Per l'anno 2023 le scadenze del versamento della tassa sono le seguenti:

•16 luglio prima rata •16 dicembre saldo

con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 luglio 2023 utilizzando i modelli F24 precompilati allegati al prospetto di pagamento.
L'omesso o parziale pagamento entro le scadenze indicate comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge mediante l'invio da parte del Comune di un avviso di accertamento esecutivo, con aumento di spese e interessi a carico del contribuente.

Modalità di pagamento della TARI

Il versamento della TARI deve essere effettuato tramite modello F24, pagabile senza costi di commissioni presso sportelli bancari, uffici postali, servizi di Home Banking e ricevitorie autorizzate.

Pagamento della TARI dall'estero

Per i contribuenti che si trovano all’estero e che non possono utilizzare il modello F24 per il pagamento della Tari, il versamento va effettuato con bonifico bancario intestato a:

  • Comune di Laveno Mombello - Servizio Tesoreria
  • Banco BPM spa filiale di Laveno Mombello 
  • IBAN IT 13N 05034 50370 0000000 60008 
  • BIC BAPPIT21AT2  
  • Causale: "Codice Fiscale dell'Intestatario della Tassa – TARI anno 20XX".

Se il contribuente si trova all'estero ma ha un conto corrente in Italia puoi comunque pagare l'F24 tramite i servizi di Home Banking.

Rimborsi

In caso di pagamento di un importo superiore al dovuto si può presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta  nella guida Chiedere il rimborso per errato versamento e allegando la documentazione richiesta oppure è possibile inoltrare una richiesta attraverso la mail dell'ufficio, per chiedere di considerare l’importo pagato in eccesso a titolo di acconto per l’annualità successiva.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tributi https://www.comune.laveno.va.it/it/page/settore-gestione-entrate-tributi.

È possibile inoltre prenotare un appuntamento direttamente dal sito alla sezione agenda ufficio tributi disponibile al seguente link
https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmslavenomombello/portale/prenotazioni/elencoservizi.aspx?A=900&B=103.

Tariffe TARI

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Attività correlate