Versare l'imposta di soggiorno (IDS)

Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

In Comune di Laveno Mombello …

Con Deliberazione del Consiglio comunale 29/11/2022, n. 39 è stata istituita l’imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Laveno Mombello e con Deliberazione della Giunta comunale 01/12/2023, n. 95 sono state approvate le relative tariffe.

L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DECORRE DAL 01.04.2023

Regolamento imposta di soggiorno

PER ACCEDERE AL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per gestire l'imposta di soggiorno le strutture ricettive devono utilizzare la piattaforma “Stay Tour” messa a disposizione dal Comune di Laveno Mombello ed accessibile al seguente link: 

https://imposta-soggiorno.org/laveno/

L’accesso avviene tramite SPID del titolare della struttura.

Accedendo al portale è possibile inserire da parte del titolare ulteriori utenti SPID con delega ad operare.

Le strutture ricettive già presenti negli elenchi provinciali risultano automaticamente configurate. Per le nuove strutture ricettive, la configurazione verrà effettuata dall’ufficio tributi dell’ente dopo la ricezione della comunicazione di inizio attività. 

 

In sede di primo accesso la struttura è tenuta a verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti inclusi i riferimenti di contatto e di aggiornarli autonomamente in caso di successive variazioni.

 

Per problemi di accesso e  configurazione contattare:  impostasoggiorno@comune.laveno.va.it

 

La piattaforma “Stay Tour” oltre alla gestione degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno fornisce ulteriori servizi gratuitamente come la gestione delle prenotazioni, l’invio dei dati alla Questura e Istat.

TARIFFE

 

 

 

 

 

 

Chi è soggetto all’imposta

 

Si applica per ogni persona non residente nel Comune di Laveno Mombello e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell’art. 3 del regolamento dell’imposta di soggiorno ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimodi 7 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura.

Le strutture ricettive soggette agli adempimenti sono

 

 

 

 

 

Chi è esente dal pagamento dell’imposta

 

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

a. i minori fino al compimento del 14° anno di età;

b. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del dirigente scolastico, purché non alloggino nelle strutture di cui ai punti a e b art. 5 c. 2;

c. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

e. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza.

f. i soggetti che soggiornino a spese dell’Amministrazione comunale;

g. i disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore;

h. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.

La struttura è tenuta ad informare l’ospite in merito alle casistiche di esenzione e a mettere a disposizione per i casi c-d-e-f-g-h l’apposita autocertificazione su modulistica comunale. Le autocertificazioni devono essere conservate dalla struttura per anni 5. 

I gruppi scolastici in visita didattica e i docenti accompagnatori che pernottano devono presentare alla struttura attestazione del dirigente scolastico ai fini dell’esenzione (non prevista per hotel a 3 e 4 stelle). 

Il numero di pernottamenti esenti suddivisi per tipologia deve essere dichiarato nell’apposita sezione della dichiarazione trimestrale creata tramite il portale Stay Tour.

 

Scadenziario versamenti e adempimenti
DATAVERSAMENTODICHIARAZIONE

 

16/01/2024

 

Versamento al Comune delle       somme riscosse dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Invio direttamente dal portale “Stay Tour” della dichiarazione relativa al QUARTO TRIMESTRE 2023

 

30/01/2024

 

-- NO -- Documento da inviare al Comune

Invio del “mod. 21” - Conto della gestione degli agenti contabili (generatodaSTAYTOUR).

(Trattandosi del primo anno si consiglia di inviare il modello al Comune entro il 20/01/2024 così da avere il tempo per verificare il documento e sistemare eventuali incongruenze /problematiche)

 

16/04/2024

 

Versamento al Comune delle somme riscosse dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Invio direttamente dal portale “Stay Tour” delladichiarazione relativa al PRIMO TRIMESTRE2024

 

30/06/2024

 

--NO –Documento da inviare ad Agenzia delle Entrate

Invio all’ Agenzia delle Entrate,della

DICHIARAZIONEANNUALE

relativaall’ANNO2023*

(generatadaSTAYTOUR)

 

16/07/2024

 

Versamento al Comune dellesommeriscossedal 01/04/2024 al 30/06/2024

Invio direttamente dal portale “Stay Tour” delladichiarazione relativa al SECONDO TRIMESTRE2024

16/10/2024

Versamento al Comune delle somme riscosse dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Invio direttamente dal portale “Stay Tour” delladichiarazione relativa al  TERZO TRIMESTRE2024

16/01/2025

Versamento al Comune delle somme riscosse dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Invio direttamente dal portale “Stay Tour” delladichiarazione relativa al QUARTO TRIMESTRE2024

 

Il versamento può essere posticipato al trimestre successivo qual' ora l’importo sia minore o uguale ad € 12,00. Nel caso il versamento sia posticipato il gestore è comunque tenuto all’invio della dichiarazione trimestrale. Non è possibile posticipare il versamento relativo al IV trimestre dell’anno.

 

Contatti

 

Ufficio Tributi – Imposta di Soggiorno – Comune di Laveno Mombello 

Telefono: 0332-625502 lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e giovedì dalle 16:00 alle 18:00

E-mail: impostasoggiorno@comune.laveno.va.it

 

MODULISTICA E ALTRE INFORMAZIONI

Per  modulistica e ulteriori informazioni inerenti all’imposta di soggiorno cliccare su 

https://www.comune.laveno.va.it/it/news/introduzione-imposta-di-soggiorno-dal-1-aprile-2023-v1

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:

  • del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
  • del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
  • dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
  • ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.

Si segnala che:

  • ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
  • in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).

Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.